Art. 21.
(Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati).

      1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro egli affari esteri, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
      2. Nei limiti dei contingenti di cui al comma 1, il personale di cui al medesimo comma è messo a disposizione della Direzione generale:

          a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

          b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

          c) con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.

 

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      3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro della giustizia, previa intesa con il Ministro degli affari esteri.
      4. Durante il collocamento a disposizione, il personale di cui al presente articolo continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote degli assegni familiari, dell'indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni e incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.
      5. La durata di ogni incarico è dipendente dal tempo valutato necessario per l'intervento. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma di intervento in un'area geografica differente da quella in cui si è svolto il precedente incarico.
      6. Il Ministero dell'università e della ricerca può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.